INTEGRAZIONE ALIMENTARE
La Commissione dell'UE aveva segnalato la necessità di fornire opportune indicazioni agli operatori comunitari del settore sull'inquadramento giuridico degli alimenti addizionati di vitamine e/o minerali e degli integratori di tali nutrienti.
I prodotti del DL 111/92 per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione si distinguono dagli alimenti di consumo corrente e devono rispondere alle esigenze nutrizionali particolari di persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato o che si trovano in condizioni fisiologiche particolari, di lattanti o bambini nella prima infanzia in buona salute. Nel decreto sono precisate le indicazioni che devono e quelle che non possono comparire in etichetta, in particolare l'attribuzione di proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie.
L'allegato 1 identifica i gruppi di prodotti per i quali sono previste disposizioni particolari oggetto di specifici decreti ministeriali (Tavola 1). Gli integratori che ricadono nell'art.7, non compresi nell'allegato, possono essere messi in commercio con il solo obbligo di trasmettere al ministero il modello della etichetta, dando eventuale segnalazione dello Stato membro in cui il prodotto sia stato messo in commercio per la prima volta. La procedura di notifica basata sul silenzio-assenso è riportata nella circolare 11/00. L'etichettatura non deve attribuire al prodotto proprietà sostanzialmente "terapeutiche". Per i prodotti compresi nell'allegato vale l'art.8 per cui produzione e importazione sono soggetti ad autorizzazione da parte del Ministero della Sanità. Il DPR 131/98 (Regolamento di attuazione del DL 111/92) precisa che l'autorizzazione deve essere richiesta al Ministero della Sanità per ogni prodotto.
Negli USA gli integratori sono regolamentati dal 1994 dal DSHEA (Dietary Supplements Health and Education Act), che fornisce come solo limite quantitativo per gli ingredienti la loro tossicità. In Italia non sono ammessi quantitativi superiori al 100-300% dei fabbisogni, ma il mercato è invaso da prodotti esteri con dosaggi di vitamine superiori a quelli consentiti da noi e sovrapponibili, se non superiori, a quello di specialità medicinali.
La Commissione Europea intende regolamentare il mercato con una direttiva che fissi una normativa quadro e regole sicure per chi ha effettivamente bisogno di questi prodotti, con chiare informazioni in etichetta sul consumo raccomandato, sui rischi per dosi elevate, sulla composizione esatta, dando così un contributo alla sicurezza alimentare. La direttiva
potrebbe entrare in vigore già nel 2001.
Tav. 1 - Prodotti per i quali sono previste disposizioni particolari (Allegato 1 al DL 111/92)
o Formule per lattanti
o Formule di proseguimento ed altri alimenti
per lo svezzamento
o Altri alimenti per la prima infanzia
o Alimenti con valore energetico scarso o
ridotto destinati al controllo del peso
o Alimenti destinati a fini medici speciali
o Alimenti con scarso tenore di sodio
compresi i sali dietetici, iposodici, asodici
o Alimenti senza glutine
o Alimenti adattati ad un intenso sforzo
muscolare soprattutto per gli sportivi
o Alimenti destinati ad individui affetti da
turbe del metabolismo glucidico (diabete)
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